Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1912 al 30 dicembre 1912. Leggi il testo vigente →

[1]Il primo alinea dell'art. 26 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e' modificato e sostituito dal seguente:

[2]La tassa di francatura dei giornali quotidiani pubblicati nel Regno e spediti direttamente dalle Amministrazioni o dagli editori inclusi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti, e' stabilita come segue: millesimi cinque per ogni esemplare non eccedente, comprese le fasce, 50 grammi;

[3]millesimi sei per ogni esemplare eccedente i 50 grammi sino a 60 grammi;

[4]millesimi otto e mezzo per ogni esemplare eccedente i 60 grammi sino a 75 grammi;

[5]aggiungendo millesimi due e mezzo per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi di maggior peso.

Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 30 dicembre 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1912-07-02;748~art8 · fonte del testo

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