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[1]L'art. 43 del testo unico delle leggi postali e' modi ficato e sostituito dal seguente:
[2]Le lettere contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore, possono essere assicurate in tutti gli uffici di posta per le somme dichiarate dai rispettivi, mittenti, con le norme ed i limiti che saranno stabiliti dal regolamento, senza ricognizione dei detti valori per parte degli uffici medesimi.
[3]Oltre alle tasse di francatura e di raccomandazione si pagheranno dai mittenti per l'assicurazione non estesa ai casi di forza maggiore centesimi 10 ogni 300 lire o frazione di 300 lire del valore assicurato il quale dovra' essere scritto in tutte lettere sulle sopracarte.
[4]Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore sara' pagato un supplemento di tassa di centesimi 5 ogni 300 lire o frazione di 300 lire di valore assicurato per le lettere dirette fuori del distretto dell'ufficio d'impostazione e di centesimi 5 ogni 600 lire o frazione di 600 lire per quelle indirizzate nel distretto. Se una lettera contenente valori dichiarati e' stata perduta, manomessa, od avariata, l'Amministrazione delle poste e' tenuta ad una indennita' corrispondente all'ammontare della perdita, della manomissione, o dell'avaria.
[5]L'indennita' pero' non e' dovuta se il danno proviene dalla natura dell'oggetto od e' stato causato da errore o negligenza del mittente, ovvero da caso di forza maggiore, a meno che contro di questi i mittenti siansi garantiti pagando il supplemento di tassa di cui nel secondo capoverso del presente articolo.
[6]In niun caso l'indennita' potra' eccedere la somma dichiarata.
[7]Al pagamento di essa e' estesa la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 42.
[8]La responsabilita' dell'Amministrazione postale cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di perfetta integrita' esterna. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525
2Il Decreto Luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525 ha disposto (con l'art. 6, commi 1, 2 e 3 dell'Allegato M) che "Il diritto di assicurazione per le lettere contenenti denaro di cui all'art. 4 della legge 2 luglio 1912, n. 748, e' elevato da centesimi 10 a centesimi 15 per ogni 300 lire o frazione di 300 lire. Per gli oggetti assicurati a destinazione del distretto dell'ufficio postale in cui sono impostati e' stabilito in centesimi 10 per ogni 300 lire o frazione di 300 lire. Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore il diritto di assicurazione per ogni 300 lire o frazione e' elevato da L. 0,05 a L. 0,10 tanto per gli oggetti a destinazione del distretto d'impostazione, che per quelli destinati fuori del distretto".
Testo in vigore dal 1 dicembre 1916 al 21 marzo 1917
