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[1]L'art. 43 del testo unico delle leggi postali e' modi ficato e sostituito dal seguente:
[2]Le lettere contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore, possono essere assicurate in tutti gli uffici di posta per le somme dichiarate dai rispettivi, mittenti, con le norme ed i limiti che saranno stabiliti dal regolamento, senza ricognizione dei detti valori per parte degli uffici medesimi.
[3]Oltre alle tasse di francatura e di raccomandazione si pagheranno dai mittenti per l'assicurazione non estesa ai casi di forza maggiore centesimi 10 ogni 300 lire o frazione di 300 lire del valore assicurato il quale dovra' essere scritto in tutte lettere sulle sopracarte.
[4]Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore sara' pagato un supplemento di tassa di centesimi 5 ogni 300 lire o frazione di 300 lire di valore assicurato per le lettere dirette fuori del distretto dell'ufficio d'impostazione e di centesimi 5 ogni 600 lire o frazione di 600 lire per quelle indirizzate nel distretto. Se una lettera contenente valori dichiarati e' stata perduta, manomessa, od avariata, l'Amministrazione delle poste e' tenuta ad una indennita' corrispondente all'ammontare della perdita, della manomissione, o dell'avaria.
[5]L'indennita' pero' non e' dovuta se il danno proviene dalla natura dell'oggetto od e' stato causato da errore o negligenza del mittente, ovvero da caso di forza maggiore, a meno che contro di questi i mittenti siansi garantiti pagando il supplemento di tassa di cui nel secondo capoverso del presente articolo.
[6]In niun caso l'indennita' potra' eccedere la somma dichiarata.
[7]Al pagamento di essa e' estesa la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 42.
[8]La responsabilita' dell'Amministrazione postale cessa con la consegna ai destinatari, e, quando questa non sia possibile, con la riconsegna ai mittenti delle lettere assicurate, in istato di perfetta integrita' esterna.
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 1 dicembre 1916
