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[1]L'art. 50 del testo unico delle leggi postali e' modificato e sostituito dal seguente:
[2]((E' ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitare per espresso, con le norme e nei limiti che sono stabiliti dal regolamento.
[3]Tali oggetti sono sottoposti ad una soprattassa di centesimi 25 a carico dei mittenti)).
Testo in vigore dal 7 gennaio 1915 al 22 dicembre 2008
