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[1]L'art. 50 del testo unico delle leggi postali e' modificato e sostituito dal seguente:
[2]E' ammesso l'invio per posta di oggetti da recapitare per espresso con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.
[3]Tali oggetti sono sottoposti a carico dei mittenti ad una soprattassa di centesimi 25.
[4]La tassa e' di centesimi 40 quando con la dichiarazione scritta «espresso urgente» e' richiesto il recapito con precedenza sugli altri oggetti che sono da recapitare per mezzo di espresso.
Testo in vigore dal 19 luglio 1912 al 7 gennaio 1915
