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[1]La presente legge avra' effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 1909, n. 117.
[2]Entro sei mesi dalla sua pubblicazione il Governo del Re provvedera' al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi relative al trattamento di riposo dei medici-condotti e altri sanitari.
[3]Provvedera' inoltre alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relative alle soppresse categorie di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio 1904, n. 57, ed i relativi regolamenti approvati con RR. decreti 22 agosto 1904, n. 481, e 19 luglio 1906, n. 466.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1909.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Giolitti - Carcano.
[8]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
