Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009. 2707 parole tolte, 20 parole aggiunte in 76 capoversi.
tolto: Gli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 a 12, 14 a 20, 22 a 24, 28 a 30, 32 a 39 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono rispettivamente modificati o soppressi come qui in seguito.
tolto: Negli altri articoli di detta legge ala dizione «alla data della promulgazione della presente legge» e' sostituita quella «alla data della istituzione della Cassa»; alla dizione «Consiglio provinciale sanitario» e' sostituita quella di «Ufficio provinciale sanitario»; alla dizione «medico» o «medici-condotti» quella di «medico o medici-condotti e altri sanitari», ed e' sostituita la sola parola «contributo» laddove e' fatta distinzione tra «contributo ordinario e straordinario».
tolto: Alla denominazione «Cassa-pensioni a favore dei medici-condotti» e' sostituita quella di «Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari».
tolto: Art. 1. - La Cassa-pensioni per i medici condotti, istituita con legge 14 luglio 1898, n. 335, presso la Cassa dei depositi e prestiti, estesa poi ai veterinari municipali con legge 26 giugno 1902, n. 272, ed agli ufficiali sanitari, con legge 25 febbraio 1904, n. 57, provvede pure ai medici od altri sanitari in servizio continuativo con nomina regolare in posti legalmente instituiti alla dipendenza dei Comuni, delle Provincie e delle istruzioni pubbliche di beneficenza, che disimpegnano un servizio sanitario anche non a sgravio dell'obbligo dei Comuni, nonche' ai medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.
tolto: Essa e' un corpo morale con facolta' di acquistare e possedere, ed e' rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti.
tolto: Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, e' considerata come Amministrazione dello Stato.
tolto: Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.
tolto: Art. 2. - L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, se si trovano nelle condizioni di cui all'articolo precedente, con stipendio non inferiore alleL. 300 annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.
tolto: L'iscrizione e' pure obbligatoria pei medici regolarmente nominati presso Istituti di beneficenza, costituiti in ente morale, con reddito annuo non inferiore alle L. 5000.
tolto: L'iscrizione stessa e' facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio-inferiore alle L. 300 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, nonche' pei medici alla dipendenza di Istituti di beneficenza, pure costituiti in ente morale, con reddito annuo inferiore alle L. 5000.
tolto: Art. 4. - Il contributo dei medici condotti o altri sanitari, iscritti alla Cassa, e' stabilito in L. 132 annue.
tolto: I sanitari, o altri a loro favore, possono fare versamenti volontari da accreditarsi a parte nei rispettivi conti individuali, nell'ammontare pero' non superiore in media a 400 lire annue.
tolto: Il capitale, formato coi depositi volontari, e' liquidato a favore del sanitario o dei suoi eredi all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, e' data facolta' al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso venga trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione.
tolto: Art. 5. - Il contributo a carico degli enti di cui all'art. 1, nonche' degli Istituti di beneficenza con reddito annuo non inferiore alle L.5000, e' fissato in L. 132 annue, ed e' per essi obbligatorio per ogni posto di sanitario legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 7.
tolto: Quando trattasi di sanitari dipendenti da Istituti di beneficenza con reddito inferiore a L. 5000, il contributo indicato nel comma precedente e' pagato dall'Istituto se esso intende valersi della facolta' datagli dall'art. 2; in caso contrario, e' pagato dal sanitario che intende di inscriversi alla Cassa.
tolto: Art. 7. - I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.
tolto: I Comuni, le Provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche pei posti vacanti, e del solo contributo di cui all'art. 5, pei posti che siano provvisti di titolari non iscritti alla Cassa.
tolto: Qualora lo stipendio assegnato per il posto di medico condotto o di altro sanitario alla dipendenza di un Comune sia inferiore allo L. 300 annue, non e' dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2.
tolto: L'ufficio sanitario provinciale compilera' ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'art. 1° dai rispettivi sanitari per l'anno successivo.
tolto: Un estratto di detto elenco sara' trasmesso ai singoli Comuni ed all' Amministrazione della Provincia; questa e quelli verseranno l'intera somma nella sezione di R. tesoreria una volta all'anno, nel mese di giugno.
tolto: Il ruolo generale sara' rimesso alla sezione di tesoreria per la riscossione.
tolto: Art. 8. - Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito, entro il mese di giugno il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterra' l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta Comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.
tolto: La mancanza di fondi in Cassa non esonera l'esattore od il ricevitore dal predetto obbligo.
tolto: In tale caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del Comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.
tolto: Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 del testo unico approvato con Regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potra' procedere contro di essi alla esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.
tolto: Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.
tolto: Se il procedimento privilegiato di cui sopra non puo' aver luogo, perche' la esattoria e' sprovvista del titolare, o perche' l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli o in misura sufficiente e, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.
tolto: Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.
tolto: I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.
tolto: Art. 10. - Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal Comune o dalla Provincia per conto degli Istituti di beneficienza con reddito inferiore alle L. 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'Istituto non abbia rimborsato il Comune o la Provincia della somma pagata, il Consiglio permanente di amministrazione presso la Cassa dei depositi e prestiti dovra' dichiarare decaduti l'Istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa-pensioni.
tolto: Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere inscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corrisposto dall'ente, si fara' luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore, dai contributi personali versati, con la perdita pero' del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo art. 15, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'Istituto di beneficienza.
tolto: Nel caso invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un Istituto di beneficenza, il cui sanitario si fosse gia' assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potra' conseguire alcun rimborso conservando pero' il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.
tolto: Art. 11. - I medici condotti ed altri sanitari che godranno una pensione a carico della Cassa, saranno soggetti alla ritenuta dell'1 per cento per le pensioni inferiori alle L. 1000, del 2 per cento per quelle commesse tra 1001 e 2000, e del 3 per cento per le superiori.
tolto: La ritenuta del 2 e del 3 per cento non potra' far sospendere le pensioni al disotto rispettivamente di quelle a cui fu applicata la ritenuta dell'1 e del 2 per cento.
tolto: Art. 12. - La Cassa depositi e prestiti, come rappresentante della Cassa di previdenza, ricevera' i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti e le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per collocarli in impiego fruttifero.
tolto: I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa-pensioni, saranno alienati e convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.
tolto: Detti impieghi si faranno:
tolto: 1° in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Cassa depositi o prestiti, per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;
tolto: 2° in prestiti alle Provincie ed ai Comuni, concessi dall'Amministrazione, della Cassa deposti e presiti secondo la propria istituzione.
tolto: Art. 14. - Acquistano il diritto all'indennita', di cui all'art. 17, i medici che abbiano prestato un servizio valutabile non minore di 10, ne' maggiore di 24 anni o sei mesi compiuti, e siano ritenuti inabili a continuavo il servizio per infermita' contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera b) dell'articolo-precedente, o cessino dal servizio per soppressione, di posto, o per condanna, o per paesaggio al servizio dello Stato, siano in quest'ultimo caso applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili e militari.
tolto: Art. 15. - Il servizio utile pel conseguimento della pensione o della indennita' e' quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi.
tolto: Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente dai sanitari in diversi Comuni, Provincie od Istituti di beneficenza, ovvero presso lo Stato purche' non abbiano altrimenti diritto a pensione.
tolto: Quando dall'insieme del servizio prestato risultino ventiquattro anni, sei mesi ed un giorno il titolare del conto individuale ha diritto al conseguimento della pensione.
tolto: Per la determinazione del servizio utile alla pensione e dell'eta' dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle A e B, quando risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi e' calcolato per un anno intero; in caso diverso non e' calcolato.
tolto: Art. 16. - La pensione da corrispondersi ai medici che abbiano prestato un servizio valutabile in 25 o piu' anni, e' liquidata in ragione del capitale accumulato nel conto individuale e destinato al fondo pensioni, mediante i coefficienti della tabella A annessa alla presente legge, purche' essa non riesca inferiore a quella normale o ridotta sino al 1° gennaio 1909, risultante dall'applicazione dalla tabella B, pure annessa alla presente legge, nel qual caso la pensione stessa si eleva a questa somma, e non potra' mai superare le L. 3000.
tolto: Nel caso di cessazione del servizio per provata infermita' contratta per le cause di cui alla lettera b) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, la pensione del sanitario, netta delle riduzioni di cui all' articolo 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, non potra' essere inferiore a L. 1300, se esso abbia cessato con 30 o piu' anni di servizio utile agli effetti della pensione; a L. 1100, se tale servizio sia compreso tra 28 e 30 anni; e a L. 900, il servizio stesso sia compreso tra i 25 e i 28 anni.
tolto: Ai medici condotti od altri sanitari che siano nelle condizioni indicate nella lettera b) dell'art. 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, verra' liquidata una pensione di L. 900; la Cassa non sara' tenuta a pagare per proprio conto che l'assegno determinato con le norme suindicate.
tolto: La rimanente parte di pensione verra' posta a carico degli enti presso i quali il sanitario ha prestato servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.
tolto: Il pagamento sara' integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarra' sui Comuni e sulle Provincie e sugli Istituti di beneficienza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che e' stabilita per l'esazione dei contributi.
tolto: Art. 17. - L'indennita', di cui e' parola nell'art. 14, consiste in una somma per una volta ragguagliala ai due terzi del capitale accumulato sul conto individuale.
tolto: Nel caso di condanna l'indennita' e' concessa nella misura della meta' del capitale anzidetto.
tolto: In ambedue i casi l'indennita' non deve risultare inferiore rispettivamente ai due terzi o alla meta' del valore capitale della pensione teorica, normale o ridotta siano al 1° gennaio 1909, ottenuto mediante l'applicazione delle tabelle A o B, con le norme da stabilirsi col regolamento.
tolto: Art. 18. - (Soppresso).
tolto: Art. 19. - (Soppresso).
tolto: Art. 20. - (Soppresso).
tolto: Art. 22. - Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere piu' di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.
tolto: I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.
tolto: Art. 23. - (Soppresso).
tolto: Art. 24. - Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico presso la Cassa depositi e prestiti compila il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno sono introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento dei sanitari.
tolto: Il regolamento stabilira' le norme e le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici.
tolto: Una Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone ai Ministeri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.
tolto: Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.
tolto: Art. 28. - I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facolta', aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della presente legge, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'art. 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalita' di cui all'art. 5 della presente legge.
tolto: Art. 29 - (Soppresso)
tolto: Art. 30. - Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle Provincie ed ai Comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali pel conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli Istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle L. 5000.
tolto: Se presso tali Istituti sono in vigore consimili regolamenti speciali, essi dovranno corrispondere alla Cassa il contributo di cui all'art. 5 peri sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facolta' di iscrizione di cui all'art. 2.
tolto: Art. 32. - Nessun'assegnazione d'indennita' o di pensione potra' esser fatta ai medici condotti o ad altri sanitari e alle loro vedove ed orfani, quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 10 anni, eccezione fatta pei casi di cui ai precedenti articoli 13, lett. b, e 31 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e all'art. 12 della presente legge.
tolto: Art. 33. - (Soppresso).
tolto: Art. 34. - (Soppresso).
tolto: Art. 35. - (Soppresso).
tolto: Art. 36. - I medici condotti od altri sanitari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data d'istituzione della Cassa-pensioni, e siano rimasti a questa inscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilita' debitamente constatata, potranno continuare ad essere inscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.
tolto: Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avra' rimborsato l'ente del proprio contributo, il Consiglio permanente d'amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti lo dovra' dichiarare decaduto dai benefizi di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennita' di cui all'art. 17.
tolto: Nei casi previsti dal 1° comma del presento articolo, il contributo di cui all'art. 5 dovra', pel periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.
tolto: Art. 37. - (Soppresso).
tolto: Art. 38. - (Soppresso).
tolto: Art. 39. - (Soppresso).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1909-12-02;744~art1 · fonte del testo
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