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La vedova in concorso con la prole minorenne, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, che sia fra quelle considerate nella lettera b) dell'articolo 13 della legge 14 luglio 1898, n. 335, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura o nelle modalita' del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge 14 luglio 1898, n. 335, modificato dall'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
