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La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari inscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione, sara' liquidata in ragione della meta' di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.
Testo in vigore dal 14 dicembre 1909 al 16 dicembre 2009
