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[1]All'ultimo capoverso dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 839, sostituito il seguente:
[2]«Il saldo in favore dei depositanti per l'esercizio 1909-910 sara' pagato improrogabilmente, dopo soddisfatto il prezzo minimo in favore dei depositanti dall'esercizio 1911-912, sempre che la vendita abbia interamente avuto luogo».
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1912.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Nitti.
[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 16 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
