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[1]L'art. 25 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, sono sostituiti dal seguente:

[2]«E' soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c) dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.

[3]«Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, i Monti frumentari, le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero di agricoltura; quella sui Monti frumentari e le Casse agrarie e' di regola delegata dal Ministero alle Casse provinciali.

[4]Con apposito regolamento si provvedera' a dettare le norme per l'esercizio della vigilanza suddetta.

[5]Le Casse provinciali avranno facolta' di disporre ispezioni anche sugli altri Enti intermedi di credito agrario che abbiano ottenuto un'anticipazione e siano stati ammessi al risconto o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-10-08;1479~art16 · fonte del testo

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