Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 25 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, sono sostituiti dal seguente:
[2]«E' soppresso l'ufficio d'ispezione di cui nella lettera c) dell'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.
[3]«Le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, i Monti frumentari, le Casse agrarie non costituite in forma cooperativa, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero di agricoltura; quella sui Monti frumentari e le Casse agrarie e' di regola delegata dal Ministero alle Casse provinciali.
[4]Con apposito regolamento si provvedera' a dettare le norme per l'esercizio della vigilanza suddetta.
[5]Le Casse provinciali avranno facolta' di disporre ispezioni anche sugli altri Enti intermedi di credito agrario che abbiano ottenuto un'anticipazione e siano stati ammessi al risconto o comunque abbiano relazione di affari con le Casse stesse.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1920 al 16 dicembre 2009
