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[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'aumento di paga di cui all'art. 2 della legge 6 luglio 1911, n. 685, e', a datare dalla pubblicazione del presente decreto, convertito in soprassoldo".
Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che il soprassoldo di cui al presente articolo e' soppresso.
Testo in vigore dal 21 marzo 1919 al 16 dicembre 2009
