Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ferme restando le altre concessioni di cui attualmente godono gli agenti di custodia, ai graduati, alle guardie scelte ed alle guardie del corpo degli agenti medesimi la paga e' aumentata di annue lire cento ad ogni rafferma che contrarranno. 12

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]GIOLITTI.

[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'aumento di paga di cui all'art. 2 della legge 6 luglio 1911, n. 685, e', a datare dalla pubblicazione del presente decreto, convertito in soprassoldo".

2

Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che il soprassoldo di cui al presente articolo e' soppresso.

Testo in vigore dal 21 marzo 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1919

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 1911 al 21 marzo 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il Decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'aumento di paga di cui all'art. 2 della legge 6 luglio 1911, n. 685, e', a datare dalla pubblicazione del presente decreto, convertito in soprassoldo".

  • Il D.L. Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 985, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che il soprassoldo di cui al presente articolo e' soppresso.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1911-07-06;685~art2 · fonte del testo

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