Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1911 al 21 marzo 1919. Leggi il testo vigente →
[1]Ferme restando le altre concessioni di cui attualmente godono gli agenti di custodia, ai graduati, alle guardie scelte ed alle guardie del corpo degli agenti medesimi la paga e' aumentata di annue lire cento ad ogni rafferma che contrarranno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia insorta nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 6 luglio 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]GIOLITTI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 17 luglio 1911 al 21 marzo 1919
