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[1]Nei dibattimenti davanti alla Corte d'assise che durino piu' di cinquanta udienze sara' corrisposta ai giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte, la indennita' giornaliera di L. 7 ed ai residenti in detto luogo quella di L. 4, ove essi ne facciano domanda.
[2]Tale indennita' non sara' corrisposta ai giurati residenti nel luogo di convocazione della Corte di assise quante volte siano funzionari od agenti in attivita' di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, o da altre Amministrazioni pubbliche. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 3 settembre 1911, n. 1062
1Il Regio Decreto 3 settembre 1911, n. 1062 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della citata legge 21 luglio 1911, n. 780, sono applicabili ai giurati che al momento della pubblicazione della legge medesima prestavano servizio presso le Corti di assise del Regno in dibattimenti anteriormente iniziati".
Testo in vigore dal 26 ottobre 1911 al 27 luglio 1919
