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[1]Nei dibattimenti davanti alla Corte d'assise che durino piu' di cinquanta udienze sara' corrisposta ai giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte, la indennita' giornaliera di L. 7 ed ai residenti in detto luogo quella di L. 4, ove essi ne facciano domanda.
[2]Tale indennita' non sara' corrisposta ai giurati residenti nel luogo di convocazione della Corte di assise quante volte siano funzionari od agenti in attivita' di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, o da altre Amministrazioni pubbliche.
Testo in vigore dal 27 luglio 1911 al 26 ottobre 1911
