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((Con decreto del ministro delle finanze puo' essere accordato l'abbuono o l'accreditamento della tassa, previa denaturazione nei modi da stabilirsi con lo stesso decreto, per lo spirito destinato agli istituti scientifici di istruzione, ai pubblici musei ed agli ospedali per esservi adoperato esclusivamente a scopo scientifico e sanitario)).
Testo in vigore dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2009
