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Con decreto del ministro delle finanze potra' essere accordata l'esenzione da tassa, previa denaturazione nei modi da stabilirsi con lo stesso decreto, per lo spirito adoperato negli Istituti scientifici di istruzione, nei pubblici musei e negli ospedali, esclusivamente a scopo scientifico e sanitario.
Testo in vigore dal 16 giugno 1913 al 24 novembre 1921
