Art. 1
[1]VITTORIO EMANUELE II
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in conformita' dello Stato di prima previsione annesso alla presente Legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
[9]Data a Roma addi' 19 febbraio 1873.
[10]VITTORIO EMANUELE
[11]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
[12]Quintino Sella.
Testo vigente dal 20 febbraio 1873
