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Nel caso ove tale servizio venga fatto dal personale della Compagnia, dovra' questo consegnare di mano in mano agl'impiegati del Governo tutti i dispacci pervenuti col mezzo del cavo sottomarino; come dall'altro canto gli impiegati dell'Ufficio dello Stato dovranno rimettere di mano in mano agli impiegati della Compagnia tutti i dispacci destinati ad essere trasmessi per mezzo del cavo, in guisa che nessun dispaccio potra' essere trasmesso col detto cavo o consegnato al destino senza passare per le mani degli impiegati dello Stato.
Testo in vigore dal 10 maggio 1873 al 16 dicembre 2009
