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[1]Il prezzo di cessione fissato all'articolo 1 sara' considerato quale cauzione non fruttante interessi, in garanzia dell'esecuzione degli impegni imposti alla Compagnia a tenore di questa Convenzione.
[2]Per quanto concerne la linea italo-egiziana, formante l'oggetto di questa Convenzione, la cauzione diverra' proprieta' assoluta dello Stato, ove le comunicazioni telegrafiche mediante la detta linea non fossero state stabilite entro il periodo fissato dall'art. 3, eccetto il caso di forza maggiore o sinistro, sia durante, sia dopo l'immersione, nel qual caso verra' accordata alla Compagnia una nuova dilazione; il montante che si trovera' essere dovuto alla Compagnia dopo la costruzione della linea, durante i dieci anni della garanzia (deducendovi le riduzioni stipulate all'articolo precedente), diverra' proprieta' dello Stato, nel caso ove le comunicazioni mediante tale linea fossero a rimanere interrotte per un periodo di piu' di dodici mesi consecutivi.
Testo in vigore dal 10 maggio 1873 al 16 dicembre 2009
