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[1]Il prezzo della cessione della linea telegrafica da Torino a Modica sara' pagabile alla Compagnia soltanto nel caso che il Governo italiano autorizzasse altra persona o Compagnia, all'infuori dell'Anglo-Mediterranean Telegraph Company o dei suoi rappresentanti, a costruire altra linea telegrafica fra l'Italia e l'Egitto, o nel caso che il Governo medesimo fosse a costruire una tal linea.
[2]Nell'uno e nell'altro di tali casi il Governo italiano sara' tenuto a pagare alla Compagnia il prezzo della cessione fissata dall'articolo 1, entro il periodo di sei mesi dalla data dell'accordata autorizzazione o da quella del contratto che il Governo fosse a passare per l'esecuzione della nuova linea.
[3]Il detto prezzo pero' subira' la riduzione di un decimo per ogni anno che sara' spirato dalla data in cui sara' avvenuto lo stabilimento della linea formante l'oggetto della presente Convenzione; per modo che, spirati i dieci anni, lo Stato si trovera' completamente svincolato verso la Compagnia, e sara' libero di accordare simile concessione a chi meglio credera' opportuno.
[4]Il diritto di fissare a terra il cavo e di esercitare la linea, accordato cogli articoli 3 ed 8, sara' mantenuto alla Compagnia.
Testo in vigore dal 10 maggio 1873 al 16 dicembre 2009
