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[1]Su quel punto della costa italiana, ove verra' fissato a terra il cavo sottomarino, la Compagnia avra' il diritto di porre in opera quei meccanismi che le piacera' all'oggetto di proteggere il cavo medesimo, a condizione pero' che tali meccanismi non sieno d'inciampo pregiudizievole alla libera navigazione od all'esercizio delle arti marittime, o finalmente ai bisogni della difesa nazionale.

[2]La Compagnia costruira' a proprie spese la linea di terra che dovra' servire a congiungere il cavo con un Ufficio telegrafico del Governo, a meno che essa non preferisca che tale linea venga costruita a sue proprie spese per cura dell'Amministrazione dello Stato.

[3]La manutenzione di tale porzione della linea si fara' a spese della Compagnia, sia direttamente con personale e materiale suo proprio, o coll'intervento dell'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato, verso il pagamento fisso di una somma annuale, a tal uopo da convenirsi.

Testo in vigore dal 10 maggio 1873 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-05-04;1349~art4 · fonte del testo

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