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L'Anglo-Mediterranean Telegraph Company avra' la facolta' di trasferire ad altra Compagnia o di formare una Compagnia separata per l'esecuzione delle disposizioni che formano l'oggetto della presente Convenzione. La Compagnia che venisse cosi' formata sara' investita di tutti i diritti che competono all'Anglo-Mediterranean Telegraph Company, alla condizione pero' che quest'ultima si assuma il disimpegno di tutte quelle obbligazioni che sono indivisibili, e che non possono essere rescisse senza l'approvazione del Governo, la Compagnia avendo altresi' il diritto di fondersi con altra Compagnia.
Testo in vigore dal 10 maggio 1873 al 16 dicembre 2009
