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[1]Tanto i dispacci che gli Uffici dell'Amministrazione dei Telegrafi saranno a ricevere dalla stazione della Compagnia, quanto quelli che a quest'ultima saranno affidati per essere trasmessi col mezzo del cavo sottomarino, per cio' che concerne si' la tariffa che la spedizione dei medesimi, saranno dall'Amministrazione trattati in conformita' ai provvedimenti della Convenzione internazionale di Vienna, non che alle modificazioni che questa potesse subire in seguito a future eventuali revisioni.
[2]Le medesime disposizioni saranno applicabili al servizio telegrafico della Compagnia sulla linea contemplata nella presente Convenzione. Il reciproco regolamento di conti, nonche' la liquidazione dei medesimi, saranno eziandio fatti in base ai provvedimenti della surriferita Convenzione. Il saldo che risultera' da tale liquidazione sara' pagabile presso la sede dell'Amministrazione dei Telegrafi del Regno.
Testo in vigore dal 10 maggio 1873 al 16 dicembre 2009
