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[1]((La Giunta d'arbitri e' incaricata: Della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1. Della liquidazione ed assegnazione delle indennita' agli aventi diritto. Della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitu' ed allo svincolo di esse.
[2]Quando la Giunta d'arbitri riconosce indispensabile per la popolazione di un comune o di parte di esso o per una universita' od associazione di cittadini che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione o alla parte di essa od alla universita' od associazione di cittadini per proseguire come per il passato nello esercizio della pastorizia o delle altre servitu', avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta di arbitri ammettera' gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.
[3]Contro le deliberazioni della Giunta sull'oggetto di cui al precedente paragrafo, potranno tanto il proprietario quanto gli utenti ricorrere al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvedera' in modo definititivo.
[4]L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sara' dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dell'onere della servitu' e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge)).
Testo in vigore dal 28 luglio 1891 al 16 dicembre 2009
