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[1]La Giunta di arbitri e' incaricata:
[2]1° della ricognizione e identificazione dei fondi di cui all'articolo 1°;
[3]2° della liquidazione ed assegnazione dell'indennita' agli aventi diritto;
[4]3° della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitu' ed allo svincolo di esse.
[5]Quando la Giunta d'arbitri riconoscera' indispensabile per una popolazione che si continui nell'esercizio dell'uso, e la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione sia giudicata dalla Giunta stessa insufficiente alla popolazione per proseguire come per il passato nell'esercizio della pastorizia o delle altre servitu', avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi, la Giunta d'arbitri ammettera' gli utenti all'affrancazione di tutto o di parte del fondo gravato, mediante pagamento di un annuo canone al proprietario.
[6]Contro la deliberazione della Giunta si potra' ricorrere al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il parere del Consiglio di Stato, provvedera' in modo definitivo.
[7]L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sara' dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitu', e saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della presente legge.
Testo in vigore dal 4 luglio 1888 al 28 luglio 1891
