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Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge sono anticipate alla Giunta d'arbitri da coloro che procedono all'affrancazione con obbligazione solidale; in mancanza, sono anticipate dal comune di Massa Marittina nella misura che e' stabilita dalla Giunta d'arbitri. Il rimborso a chi avra' anticipato sara' fatto dagli altri affrancati in base a decisione della Giunta d'arbitri e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871 n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
