Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1892
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le parti presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni, sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.
tolto: Puo' la Giunta degli arbitri ordinare i mezzi istruttorii che stima necessaria in proposito, e se ammette la perizia, questa deve essere fatta da un solo perito.
tolto: La relazione del perito si avra' per notificata alle parti con l'avviso datone agl'interessati dal segretario, dell'eseguito deposito nella cancelleria del Tribunale.
tolto: Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutone avviso.
tolto: Questa opposizione dovra' essere depositata nella cancelleria del Tribunale, per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal di' dell'avviso ricevutone.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1892-02-28;72~art10 · fonte del testo
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