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[1]Le parti presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni, sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.
[2]Puo' la Giunta degli arbitri ordinare i mezzi istruttorii che stima necessaria in proposito, e se ammette la perizia, questa deve essere fatta da un solo perito.
[3]La relazione del perito si avra' per notificata alle parti con l'avviso datone agl'interessati dal segretario, dell'eseguito deposito nella cancelleria del Tribunale.
[4]Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avutone avviso.
[5]Questa opposizione dovra' essere depositata nella cancelleria del Tribunale, per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal di' dell'avviso ricevutone.
Testo in vigore dal 14 marzo 1892 al 16 dicembre 2009
