Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 maggio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Durante il termine di anni 30, a datare dalla pubblicazione della presente legge, il prodotto dell'annuo canone, ed in caso di affrancazione i frutti dei relativi capitali debbono essere dai Consigli dei comuni interessati impiegati a sollievo dei comunisti poveri, con riguardo speciale a quelli che fruivano dell'erbatico e pascolo. 1
[2]Scaduto il suddetto termine, i comuni possono disporre del prodotto dell'annuo canone e dei capitali di affrancazione e dei loro frutti, come meglio stimeranno in conformita' delle leggi vigenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 aprile 1912, n. 308
1La L. 4 aprile 1912, n. 308, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 7, comma 1°, della legge 2 aprile 1882, n. 698 (serie 3ª)[...], e' prorogata sino al 31 dicembre 1920".
Testo in vigore dal 4 maggio 1912 al 16 dicembre 2009
