Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1882 al 4 maggio 1912. Leggi il testo vigente →
[1]Durante il termine di anni 30, a datare dalla pubblicazione della presente legge, il prodotto dell'annuo canone, ed in caso di affrancazione i frutti dei relativi capitali debbono essere dai Consigli dei comuni interessati impiegati a sollievo dei comunisti poveri, con riguardo speciale a quelli che fruivano dell'erbatico e pascolo.
[2]Scaduto il suddetto termine, i comuni possono disporre del prodotto dell'annuo canone e dei capitali di affrancazione e dei loro frutti, come meglio stimeranno in conformita' delle leggi vigenti.
Testo in vigore dal 18 aprile 1882 al 4 maggio 1912
