Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1924 al 30 gennaio 1926. Leggi il testo vigente →

[1]Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del fondo pel culto corrispondera' ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite piu' non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avra' effetto l'abolizione.

[2]Mai pero' il supplemento potra' eccedere le decime ed altre prestazioni abolite.

[3]Nelle provincie in cui e' a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarra' sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, gia' abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800. 1

[4]Nulla e' innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella citta' di Roma.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 28 febbraio 1924, n. 354, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "La sostituzione del Fondo per il culto ai Comuni, disposta dal terzo comma dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 deve intendersi limitata alla sola parte degli assegni che i Comuni corrispondono ai vescovi ed ai parroci a titolo di congrua esclusa ogni altra causa e fino a raggiungere la somma rispettivamente di L. 6000 e 800, qualora le altre rendite beneficiarie piu' non raggiungano tali somme".

Testo in vigore dal 6 aprile 1924 al 30 gennaio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 aprile 1924

Confronto con la versione in vigore dal 22 luglio 1887 al 6 aprile 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 28 febbraio 1924, n. 354, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "La sostituzione del Fondo per il culto ai Comuni, disposta dal terzo comma dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 deve intendersi limitata alla sola parte degli assegni che i Comuni corrispondono ai vescovi ed ai parroci a titolo di congrua esclusa ogni altra causa e fino a raggiungere la somma rispettivamente di L. 6000 e 800, qualora le altre rendite beneficiarie piu' non raggiungano tali somme".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4727~art2 · fonte del testo

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