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[1]Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del fondo pel culto corrispondera' ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite piu' non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avra' effetto l'abolizione.

[2]Mai pero' il supplemento potra' eccedere le decime ed altre prestazioni abolite.

[3]Nelle provincie in cui e' a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarra' sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, gia' abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

[4]Nulla e' innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella citta' di Roma.

Testo in vigore dal 22 luglio 1887 al 6 aprile 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4727~art2 · fonte del testo

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