Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1994 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Quando il subconcedente non ostacoli la cessione del suo credito, o quando la sua opposizione sia stata respinta dal magistrato, si procedera' all'atto di cessione, al quale il subconcedente sara' invitato con atto di usciere notificato 30 giorni prima, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza.
tolto: Il canone e l'ammontare della differenza tra il canone od il subcanone saranno capitalizzati a norma dell'art. 2, consegnandosi al concedente ed al subconcedente le corrispondenti cartelle in proporzione delle rispettive ragioni.
tolto: Se il subconcedente ricusa di ricevere il pagamento, si procedera' alla offerta reale a norma di legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;441~art12 · fonte del testo
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