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[1]Quando il subconcedente non ostacoli la cessione del suo credito, o quando la sua opposizione sia stata respinta dal magistrato, si procedera' all'atto di cessione, al quale il subconcedente sara' invitato con atto di usciere notificato 30 giorni prima, nel luogo del suo domicilio o della sua residenza.
[2]Il canone e l'ammontare della differenza tra il canone od il subcanone saranno capitalizzati a norma dell'art. 2, consegnandosi al concedente ed al subconcedente le corrispondenti cartelle in proporzione delle rispettive ragioni.
[3]Se il subconcedente ricusa di ricevere il pagamento, si procedera' alla offerta reale a norma di legge.
Testo in vigore dal 20 agosto 1906 al 1 gennaio 1994
