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[1]Il censimento generale degli animali equini, bovini, suini ed ovini sara' fatto nell'anno 1
[2]A questo scopo e' autorizzata la spesa di L. 360,000, che sara' iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1906-907. I fondi non erogati nell'esercizio stesso saranno conservati fino a lavoro compiuto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 dicembre 1907, n. 821
1Il Regio Decreto 15 dicembre 1907, n. 821 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 del Regolamento) che "Il censimento del bestiame, ordinato con la legge del 14 luglio 1907, n. 535, si estende ai cavalli, asini, muli, bardotti, buoi e bufali, porci, pecore e capre, e dovra' compiersi, simultaneamente in tutti i Comuni del Regno, il giorno 19 marzo 1908".
Testo in vigore dal 7 febbraio 1908 al 16 dicembre 2009
