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Il censimento generale degli animali equini, bovini, suini ed ovini sara' fatto nell'anno A questo scopo e' autorizzata la spesa di L. 360,000, che sara' iscritta in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, dell'esercizio finanziario 1906-907. I fondi non erogati nell'esercizio stesso saranno conservati fino a lavoro compiuto.
Testo in vigore dal 27 luglio 1907 al 7 febbraio 1908
