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[1]Nei casi di assoluta urgenza o di necessita' di servizio, su richiesta motivata dei capi d'ufficio, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, puo' applicare temporaneamente un vice cancelliere od un aggiunto di cancelleria, un sostituto segretario od un aggiunto di segreteria, od un alunno da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. L'applicazione non potra' durare piu' di sei mesi, e non potra' essere prorogata che una sola volta e per lo stesso termine. Dell'applicazione e della proroga, come dei motivi che le hanno determinate, dovra' immediatamente informarsi il ministro della giustizia.
[2]L'applicazione da uno ad altro ufficio di diverso distretto puo' essere ordinata nei medesimi casi e per lo stesso tempo, e limitatamente agli aggiunti di cancelleria e segreteria od agli alunni, dal ministro della giustizia. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1844
4Il Decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1844 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, le applicazioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui agli articoli 19 della legge 18 luglio 1907, n. 512, 9 del Regio decreto 8 dicembre 1907, n. 703, ed 8 della legge 13 luglio 1911, n. 720, potranno essere prorogate senza tener conto dei limiti di tempo indicati negli articoli medesimi".
Testo in vigore dal 2 dicembre 1917 al 16 dicembre 2009
