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[1]Nei casi di assoluta urgenza o di necessita' di servizio, su richiesta motivata dei capi d'ufficio, il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, puo' applicare temporaneamente un vice cancelliere od un aggiunto di cancelleria, un sostituto segretario od un aggiunto di segreteria, od un alunno da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. L'applicazione non potra' durare piu' di sei mesi, e non potra' essere prorogata che una sola volta e per lo stesso termine. Dell'applicazione e della proroga, come dei motivi che le hanno determinate, dovra' immediatamente informarsi il ministro della giustizia.
[2]L'applicazione da uno ad altro ufficio di diverso distretto puo' essere ordinata nei medesimi casi e per lo stesso tempo, e limitatamente agli aggiunti di cancelleria e segreteria od agli alunni, dal ministro della giustizia.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 2 dicembre 1917
