Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1968 al 31 marzo 1972. Leggi il testo vigente →

((Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma. Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso superiore a lire 60.000 a capo. Ai proprietari di una quantita' di bestiame bovino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 20 per cento. Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a lire 4.000 a capo. I piani di profilassi e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' e' composta: da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; dall'ispettore generale capo dei Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita', rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; da un rappresentante dell'Unione nazionale delle province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, da due rappresentanti dei mezzadri; da un rappresentante degli agricoltori; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' rappresentative delle singole categorie. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita'. La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste. Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti)).

Testo in vigore dal 27 febbraio 1968 al 31 marzo 1972

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

44 versioni dal 1964

1964oggi
  1. 6 gennaio 2023 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 29 ottobre 2021 — 6 gennaio 2023per un anno
  3. 23 marzo 2021 — 29 ottobre 2021per 7 mesi
  4. 8 aprile 2020 — 23 marzo 2021per 12 mesi
  5. 1 gennaio 2019 — 8 aprile 2020per un anno
  6. 9 febbraio 2018 — 1 gennaio 2019per 11 mesi
  7. 22 novembre 2016 — 9 febbraio 2018per un anno
  8. 30 settembre 2015 — 22 novembre 2016per un anno
  9. 23 dicembre 2014 — 30 settembre 2015per 9 mesi
  10. 1 gennaio 2014 — 23 dicembre 2014per 12 mesi
  11. 23 settembre 2012 — 1 gennaio 2014per un anno
  12. 13 gennaio 2012 — 23 settembre 2012per 8 mesi
  13. 2 marzo 2011 — 13 gennaio 2012per 11 mesi
  14. 13 novembre 2009 — 2 marzo 2011per un anno
  15. 3 febbraio 2009 — 13 novembre 2009per 9 mesi
  16. 8 marzo 2008 — 3 febbraio 2009per 11 mesi
  17. 14 dicembre 2006 — 8 marzo 2008per un anno
  18. 6 aprile 2006 — 14 dicembre 2006per 8 mesi
  19. 21 dicembre 2004 — 6 aprile 2006per un anno
  20. 11 dicembre 2004 — 21 dicembre 2004per 10 giorni
  21. 27 settembre 2003 — 11 dicembre 2004per un anno
  22. 21 settembre 2002 — 27 settembre 2003per un anno
  23. 19 maggio 2001 — 21 settembre 2002per un anno
  24. 1 giugno 2000 — 19 maggio 2001per 12 mesi
  25. 14 luglio 1999 — 1 giugno 2000per 11 mesi
  26. 18 giugno 1998 — 14 luglio 1999per un anno
  27. 12 aprile 1997 — 18 giugno 1998per un anno
  28. 21 settembre 1996 — 12 aprile 1997per 7 mesi
  29. 7 giugno 1996 — 21 settembre 1996per 4 mesi
  30. 26 ottobre 1994 — 7 giugno 1996per un anno
  31. 12 novembre 1993 — 26 ottobre 1994per 12 mesi
  32. 1 ottobre 1993 — 12 novembre 1993per un mese
  33. 5 settembre 1991 — 1 ottobre 1993per 2 anni
  34. 23 marzo 1990 — 5 settembre 1991per un anno
  35. 25 luglio 1989 — 23 marzo 1990per 8 mesi
  36. 28 aprile 1989 — 25 luglio 1989per 3 mesi
  37. 6 luglio 1988 — 28 aprile 1989per 10 mesi
  38. 16 ottobre 1986 — 6 luglio 1988per un anno
  39. 24 maggio 1986 — 16 ottobre 1986per 5 mesi
  40. 1 luglio 1981 — 24 maggio 1986per 5 anni
  41. 7 maggio 1976 — 1 luglio 1981per 5 anni
  42. 31 marzo 1972 — 7 maggio 1976per 4 anni
  43. 27 febbraio 1968 — 31 marzo 1972per 4 anni
  44. 31 luglio 1964 — 27 febbraio 1968testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1964 al 27 febbraio 1968. 162 parole tolte, 290 parole aggiunte.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi aggiunto: bovina, ovina e caprina e' attuato mediante piani tolto: di profilassi aggiunto: nazionali di profilassi e di risanamento. In questi saranno stabiliti aggiunto: le misure per la protezione degli allevamenti indenni ed i casi in cui sono obbligatori aggiunto: i trattamenti immunizzanti, l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti. tolto: Ai proprietari degli animali aggiunto: In tali provvedimenti potra', inoltre, essere previsto l'obbligo della denuncia di cui all'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e dell'applicazione di norme di polizia veterinaria per i casi di tubercolosi bovina non clinicamente manifesta, accertata con la prova allergica o con idonee prove di laboratorio, e per i casi di brucellosi bovina evidenziata con idonee prove di laboratorio anche in assenza delle manifestazioni di cui al primo comma dell'articolo 105 del regolamento di polizia veterinaria. I contravventori alle misure obbligatorie stabilite nei piani di profilassi e di risanamento sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000. Ai proprietari dei bovini abbattuti sara' corrisposta una indennita' tolto: pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, e aggiunto: nella misura e secondo i criteri e le modalita' che verranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, previo parere della commissione di cui al successivo ottavo comma. Tale indennita' non dovra' essere in ogni caso tolto: non superiore a lire 60.000 a capo. Ai proprietari tolto: con una proprieta' aggiunto: di una quantita' di bestiame bovino non superiore a dieci capi tolto: di bestiame bovino sara' corrisposta una indennita' pari al 100 per 100 della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello. L'indennita' non e' concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infezione sia stata diagnosticata entro trenta giorni da quello dell'importazione. L'indennita' di cui ai commi precedenti non e' corrisposta se l'animale abbattuto non e' sostituito entro sessanta giorni da altro animale bovino sano. I criteri per la corresponsione dell'indennita' saranno stabiliti con decreti del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste aggiunto: al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono identificati gli animali infetti, l'indennita' di abbattimento e' aumentata del 20 per cento. Ai proprietari degli ovini e dei caprini infetti abbattuti sara' corrisposta una indennita' pari a lire 4.000 a capo. I piani di profilassi aggiunto: e di risanamento nazionali sono approvati con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e aggiunto: le foreste, previo parere di tolto: un'apposita Commissione aggiunto: una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' tolto: e composta: di aggiunto: e' composta: da un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad ispettore generale; tolto: dell'ispettore aggiunto: dall'ispettore generale capo dei tolto: servizi aggiunto: Servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; tolto: di aggiunto: da due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanita' tolto: - rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari -aggiunto: , rispettivamente, amministrativa e dei veterinari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; tolto: di aggiunto: da un rappresentante dell'Unione nazionale delle tolto: Province d'Italia, di aggiunto: province d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione nazionale tolto: di aggiunto: comuni d'Italia; da un rappresentante dell'Associazione italiana tolto: allevatori; di aggiunto: degli allevatori; da due rappresentanti dei coltivatori diretti, tolto: di aggiunto: da due rappresentanti dei mezzadritolto: , diaggiunto: ; da un rappresentante degli agricoltoritolto: , diaggiunto: ; da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro per la sanita' su terne presentate dalle associazioni piu' tolto: rappresentazione aggiunto: rappresentative delle singole categorie. Le funzioni di segretario della tolto: Commissione aggiunto: commissione sono esercitate da tolto: da un funzionario della carriera direttiva aggiunto: amministrativa o dei veterinari del Ministero della sanita' tolto: con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore. La Commissioneaggiunto: . La commissione e' nominata con decreto del Ministro per la sanita'tolto: , di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foresteaggiunto: . Per la validita' delle sedute della commissione e' richiesta la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-06-09;615~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari