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L'articolo 70 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, 6 modificato come segue: "Le somme riscosse per multe e ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:

  • a)50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata;
  • b)40 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da corrispondere al personale della gestione per la ricerca della materia imponibile nella applicazione delle imposte di consumo;
  • c)10 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato. Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise esclusivamente in sede amministrativa ai termini dell'articolo 90. In corrispondenza al versamento di cui alla lettera c), e' istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, apposito capitolo, con uno stanziamento pari all'importo del versamento stesso, per spese inerenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo e per premi di diligenza e di operosita' al personale addetto ai servizi centrali delle imposte medesime".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1962 al 25 novembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-20;1718~art4 · fonte del testo

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