Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Articolo abrogato dalla l. 15 novembre 1973, n. 734.
Abrogato dal 25 novembre 1973
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1956 al 25 novembre 1973. 81 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'indennita' di sorveglianza ai lavori, prevista a favore degli ufficiali idraulici dall'art. 3 del decreto Ministeriale 8 agosto 1925, e' aumentata come segue: dal 13° al 12° grado a lire 180 giornaliere; dall'11° al 10° grado a lire 216 giornaliere; dal 9° grado a lire 315 giornaliere. L'indennita' di sorveglianza ai lavori, prevista, a favore degli incaricati e capi incaricati stabili, dall'art. 1 del decreto Ministeriale 26 maggio 1926, e' fissata nella misura giornaliera variabile da lire 168 a lire 213.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1330~art4 · fonte del testo
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