E' concesso alla produzione un termine di mesi nove dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento degli imballaggi dei prodotti di cui all'articolo 1 recanti le iscrizioni e le dichiarazioni previste dall'articolo 4 della legge 3 marzo 1971, n. 125, e dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238. Alla distribuzione e' concesso un termine di sei mesi successivo a quello indicato al primo comma per smaltire i prodotti non conformi alle prescrizioni contenute negli articoli 2 e 7 della presente legge. Dopo il secondo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e' aggiunto il seguente comma: "La distribuzione e la vendita dei detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, superiore al 6,5 per cento, sono consentite fino al 1 maggio 1983. I contravventori alla presente disposizione sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 500.000 a L. 10.000.000". Dopo il terzo comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, e' aggiunto il seguente comma: "Con lo stesso decreto sara' fissato un termine di sei mesi per la distribuzione e la vendita di detersivi da bucato con un contenuto di composti di fosforo, espressi in fosforo, del 6,5 per cento". Salvo quanto previsto dal precedente terzo comma, i contravventori alle disposizioni di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, sono puniti, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.

Testo vigente dal 3 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-26;136~art9 · fonte del testo

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