Ferme restando le funzioni attribuite al sindaco, come autorita' sanitaria locale, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dal decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi e' subordinato ad apposita autorizzazione sanitaria rilasciata, su domanda degli interessati, dal sindaco dopo aver accertato l'adozione di idonee cautele per la salvaguardia dell'ambiente. Il sindaco da' notizia all'autorita' regionale ed al Ministro della sanita' del provvedimento di autorizzazione. I contravventori alla disposizione del primo comma del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000 da irrogare nelle forme e con il procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238, sono valide a tutti gli effetti e vengono trasmesse al sindaco per il seguito dell'istruttoria. Il Ministro della sanita' puo' procedere in qualunque momento, a mezzo di propri tecnici, ad ispezioni e prelievi di campioni di detersivi.

Testo vigente dal 3 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-26;136~art5 · fonte del testo

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