Art. 2 — Attuazione di azioni positive, finanziamenti

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(( A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c). )) Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000 N. 196)). I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul pi- ano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000 N. 196)).

Testo in vigore dal 2 agosto 2000 al 15 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2000

Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1991 al 2 agosto 2000. 282 parole tolte, 65 parole aggiunte.

tolto: Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori eaggiunto: A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale tolto: che adottano i progetti di azioni positive di cui all'articolo 1, aggiunto: accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione tolto: dei predetti progetti ad eccezione di quelli aggiunto: di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo tolto: 3 aggiunto: 6, comma 1, lettera c). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui … cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione. tolto: Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' di presentazione delle richieste, di erogazione dei fondi e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica dell'attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessita' del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente gia' riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione e' effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000 N. 196. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni … di cui all'articolo 3, e' subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5. tolto: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attivita', il Comitato di cui all'articolo 5 o il consigliere di parita' di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000 N. 196.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-04-10;125~art2 · fonte del testo

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