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Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:

  • a)pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
  • b)pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500".2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

2

con decorrenza dal 1 maggio 1968

Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 2) che "gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'." Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'art. 42) che la modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 1 maggio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1965 al 30 aprile 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488

    Il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 ha disposto (con l'art. 2) che "gli importi dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, con effetto dal 1 maggio 1968 a: lire 18.000 mensili, per i titolari di eta' inferiore a 65 anni; lire 21.900 mensili, per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta'." Lo stesso decreto ha inoltre disposto (con l'art. 42) che la modifica ha effetto dal 1 maggio 1968.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art16 · fonte del testo

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