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Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente: "L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:

  • a)pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
  • b)pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500".

Testo in vigore dal 31 luglio 1965 al 30 aprile 1968

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art16 · fonte del testo

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