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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, l'art. 67 della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e' sostituito dal seguente:
[2]«Il colonnello riassunto puo' conseguire la promozione a generale di brigata purche' abbia i seguenti requisiti:
- a)sia riconosciuto in possesso di eminenti doti morali, intellettuali, di carattere, di cultura;
- b)si sia distinto per notevole rendimento in servizio in guerra ed in pace. «Le proposte per le promozioni di cui al presente articolo sono formulate dalle autorita' gerarchiche e su di esse decide il Ministro per la guerra sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento.
[3]«Il colonnello per il quale il Ministro ha pronunciato giudizio decisivo favorevole e' promosso sotto la data di tale giudizio purche' alla data stessa si trovino in servizio non piu' di 9 generali di brigata provenienti dai colonnelli riassunti. La promozione, in caso contrario, sara' effettuata al formarsi della prima vacanza nel numero dei generali suddetti e l'ufficiale assumera' anzianita' corrispondente alla data di formazione della vacanza medesima.
[4]«Qualora a ricoprire la detta vacanza concorrano piu' colonnelli riassunti per i quali il Ministro per la guerra abbia pronunciato, anche in epoche diverse, giudizio decisivo favorevole, la promozione e' devoluta al colonnello piu' anziano in grado».
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Dalla Zona di operazioni, addi' 11 aprile 1941-XIX
[7]VITTORIO EMANUELE
[8]MUSSOLINI - DI REVEL
[9]Visto:
[10](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[11]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 12 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
