Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1941 al 16 dicembre 2009. 273 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, l'art. 67 della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Il colonnello riassunto puo' conseguire la promozione a generale di brigata purche' abbia i seguenti requisiti:
tolto: a) sia riconosciuto in possesso di eminenti doti morali, intellettuali, di carattere, di cultura;
tolto: b) si sia distinto per notevole rendimento in servizio in guerra ed in pace. «Le proposte per le promozioni di cui al presente articolo sono formulate dalle autorita' gerarchiche e su di esse decide il Ministro per la guerra sentito il parere della Commissione centrale di avanzamento.
tolto: «Il colonnello per il quale il Ministro ha pronunciato giudizio decisivo favorevole e' promosso sotto la data di tale giudizio purche' alla data stessa si trovino in servizio non piu' di 9 generali di brigata provenienti dai colonnelli riassunti. La promozione, in caso contrario, sara' effettuata al formarsi della prima vacanza nel numero dei generali suddetti e l'ufficiale assumera' anzianita' corrispondente alla data di formazione della vacanza medesima.
tolto: «Qualora a ricoprire la detta vacanza concorrano piu' colonnelli riassunti per i quali il Ministro per la guerra abbia pronunciato, anche in epoche diverse, giudizio decisivo favorevole, la promozione e' devoluta al colonnello piu' anziano in grado».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Dalla Zona di operazioni, addi' 11 aprile 1941-XIX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - DI REVEL
tolto: Visto:
tolto: (ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
tolto: MUSSOLINIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-04-11;318~art2 · fonte del testo
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