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[1]L'art. 74 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e' sostituito dal seguente:
[2]«La Commissione speciale di avanzamento e' nominata dal Ministro per la guerra ed e' composta da un ufficiale generale presidente e da quattro generali membri.
[3]«Il presidente e' scelto fra gli ufficiali generali in servizio permanente; i membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio permanente o della riserva.
[4]«Sono inoltre nominati dal Ministro per la guerra almeno due membri supplenti, essi pure scelti fra gli ufficiali generali in servizio permanente o della riserva, i quali sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o di impedimento».
Testo in vigore dal 12 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
